Divieto di accensione od esplosione di artifici e manufatti pirotecnici in genere a tutela della quiete pubblica

ORDINANZA N. 750

Preso atto, nell'approssimarsi del periodo delle Festività Natalizie e di Capodanno, dell'insorgere del fenomeno dell' uso incessante di artifici e manufatti pirotecnici in genere, con accensioni ed esplosioni nei luoghi abitati in qualsiasi giorno ed in qualsiasi ora sia diurna che notturna;

Rilevato come tale condotta, oltrechè costituire possibile pericolo per i cittadini, determini altresì grave ed irreparabile nocumento per la quiete pubblica;

Ritenuto pertanto di dover provvedere al riguardo;

  • Viste gli artt. 57 del RD 18/06/1931, n. 733 e s.m. i., recante il T. U.L.P.S. ed 81 e segg. del relativo Regolamento di Esecuzione emanato con R. D. 06/05/1940 e s.m. i.;
  • Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m. i., cd in particolare gli artt. 13. 19 e 20 della stessa;
  • Visti gli artt. 659, 674 e 703 del Codice Penale; Visto il D. L. v o 18/08/2000 no 267, recante il T. U. E.E.L. e s. m. i., con paricolare riferimento agli artt. 7 bis e 50 di questo;

ORDINA Per quanto sopra indicato, con effetto immediato, per motivi di tutela della quiete pubblica e senza pregiudizio per le sanzioni penali previste:

  • è fatto divieto per chiunque, in qualsiasi luogo pubblico ed in qualsiasi ora, fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, di accendere od esplodere artifici e manufatti pirotecnici di ogni genere e comunque denominati, ivi compresi i giocattoli pirici, le munizioni giocattolo, gli inneschi ed i detonatori;
  •  è fatta deroga di cui sopra per i giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio, attese le consuetudini in uso, fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni se necessarie;

AVVERTE che ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo n.267/00 ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da Euro 25.00 ad Euro 500.00 ed ai sensi degli artt. 13 e 20 della L. 24/1 1/2198 l n.689 e s.m.i. gli artifici ed i manufatti in uso per le accensioni o le esplosioni potranno essere sottoposti a sequestro per la successiva confisca, in quanto cose utilizzate o destinate a commettere la violazione;

RAMMENTA che ai sensi dell 'art. 659 C.P., il provocare rumori tali da disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad €uro 309.00;

che altresi, ai sensi dell'art.674 C.P., il provocare in qualsiasi luogo emissioni di gas, vapori o di fumo nei casi non consentiti dalla legge, atti ad offendere od imbrattnre o molestare persone, è punito con l' arresto fino ad un mese o l'ammenda fino ad €uro 206.00;

che inoltre ai sensi dell'art. 703 C.P., I'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi e l'effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza licenza dell'autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l'ammenda fino ad €uro 103.00, se in luogo dove sia adunanza o concorso di persone, con l'arresto fino ad un mese;

PRECISA INOLTRE che tra i giocattoli pirici e le munizioni giocattolo debbono ricomprendersi ad esempio i cosiddetti petardi, i mortaretti, i razzi, i razzi illuminanti, le castagnole, le fontane, le stelle, le girandole, i nastri scoppianti, e comunque tutti gli artifici e manufatti da divertimento, con effetto scoppio e/o ad effetto luminoso in qualsiasi modo denominati;

MANDA al servizio di Polizia Locale ed altri Agenti ed Ufficiali delle forze dell 'ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

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