Canone unico patrimoniale 2021 - differimento termini scadenza pagamento

La Legge 160/2019 istituisce a decorrere dal 01/01/2021 il Canone Unico Patrimoniale.
 
Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.
 
Considerato che la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è necessario provvedere all’istituzione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, si rinvia all’approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge.
Nelle more dell’approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall’art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, si comunica che:
 
  • con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2021 si è provveduto a differire, per l'anno 2021, la scadenza del versamento delle imposte in oggetto alla data del 30 Aprile 2021.
  •  al fine di evitare l'interruzione dei servizi, in caso di necessità i canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l’anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche/del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l’anno 2021 e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione delle tariffe.
Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
 
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