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Stato Civile

Cittadinanza italiana per nascita sul territorio italiano:

 

  • Cittadinanza italiana: informativa in pdf 
  • Modulo: richiesta “acquisto della cittadinanza italiana per i nati in Italia al compimento dei 18 anni” - pdf
  • Guida alla cittadinanza: pdf

 

Separazione e divorzio Innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Divorzio

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio

  • in assenza di figli;
  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa

Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero) Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita. L’accordo da inoltrare al Comune di Monte Romano potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
  • Saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa

Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)

Le fasi dell'accordo:

  • prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione ,agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati);
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato effettuato sul c.c.p. 11616018 intestato a Comune di Monte Romano Servizio Tesoreria - 01010 Monte Romano oppure tramite il tesoriere comunale Banca di Credito Cooperativo di Roma Filiale di Monte Romano IBAN: IT 02 N 08327 73170 000000001073 (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
  • l’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Riferimenti normativi:

  • Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
  • Legge 06 maggio 2015, n. 55

D.A.T.  (disposizione anticipate di trattamento) - link

Prenotazione appuntamento:

  • email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • telefono: 0766860021

MODULISTICA

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione - doc | pdf - agg. 02/09/2015
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione - divorzio doc | pdf - agg. 02/09/2015
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione - separazione doc | pdf - agg. 02/09/2015